Art. 1 Costituzione |
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È costituita l'associazione denominata Associazione Levi-Montalcini ONLUS.
Simbolo dell'Associazione e contrassegno delle sue attività è un triangolo intersecato da una freccia recante in basso la scritta il futuro ai giovani. L'Associazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo ONLUS. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione ha sede legale in Torino. Potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero centri di orientamento, uffici e/o delegazioni, comunque denominate, utili in via accessoria e/o strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione e alle attività di promozione, di sviluppo e di incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali necessarie al supporto dell'Associazione stessa. |
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Art. 2 Scopi e Attività istituzionali |
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L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell'ambito della formazione e dell'istruzione nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali o familiari, con particolare riferimento alle giovani generazioni, nonché di sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Gli obiettivi dell'Associazione Levi-Montalcini, attraverso una specifica e distinta azione svolta con autonomia di gestione e di patrimonio, sviluppano una linea di continuità con l'esperienza della Fondazione Rita Levi-Montalcini. L'Associazione:
In tale contesto l'Associazione attuerà tutte quelle iniziative di studio, formazione, ricerca e diffusione del sapere, in particolare di quello scientifico, che possano, direttamente o indirettamente, supportare il progresso della comunità scientifica e culturale del Paese, complessivamente intesa. L'Associazione intende, quindi, raccordarsi con tutte quelle istituzioni, nazionali ed estere, che perseguano scopi analoghi ovvero complementari ai propri. |
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Art. 3 Attività direttamente connesse |
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L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo:
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Art. 4 Associati ed Amici dell'Associazione |
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Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno nominati tali dal Consiglio Direttivo, con deliberazione adottata a maggioranza. La delibera è inappellabile.
Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo che può prevedere quote minime diverse per varie categorie di associati. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione. Ciascun Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi e, per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea; ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Sono Amici dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti o Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano a essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà nominare Amici dell'Albo d'Oro coloro che facciano donazioni all'Associazione vuoi di un rilevante contributo economico, vuoi di materiale e oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima, nonché coloro che si distinguano o si siano distinti per meriti particolari nei settori d'interesse dell'Associazione. |
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Art. 5 Prestazione degli associati |
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L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. |
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Recesso ed esclusione |
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L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
Il Consiglio Direttivo decide all'unanimità l'esclusione di associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa. |
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Risorse economiche |
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L'Associazione trae le risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
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Art. 8 Esercizio finanziario |
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L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo redige e approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 31 maggio successivo il conto economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. |
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Art. 9 Organi |
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Sono organi dell'Associazione:
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Art. 10 Assemblea |
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L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti; essa è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea ordinaria viene altresì convocata quando ne faccia espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; essa deve tenersi entro il termine di quindici giorni ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti. L'Assemblea ordinaria delibera su:
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Art. 11 Convocazione e quorum |
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L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione dell'Assemblea avviene senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
Il diritto di intervento in Assemblea, nonché il diritto di voto, spettano a tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso. Ogni associato maggiore di età ha diritto a un voto. Somo ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. |
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Consiglio Direttivo |
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L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di tre membri fino a un massimo di cinque membri, tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. In caso di dimissioni, esclusione o decesso di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attenendosi alla graduatoria dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e decade alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati. Qualora venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante audio e/o video conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove pure deve trovarsi il segretario nominato. |
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Compiti del Consiglio Direttivo |
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Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività.
Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto. Il Consiglio, nell'ambito dei suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può disciplinare, con un eventuale regolamento, ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea, che dovrà deliberare in merito. Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati e Commissioni interni determinandone compiti, funzioni, durata e numero di componenti. |
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Presidente |
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Il Presidente dell'Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.
Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegategli dal Consiglio. |
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Presidente Onorario |
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Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione, scegliendolo tra personalità di alto valore scientifico e di specchiata professionalità e umanità. Primo Presidente Onorario a vita dell'Associazione la Senatrice Professoressa Rita Levi-Montalcini.
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Segretario |
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Il Segretario, scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo, viene nominato dall'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni, controlla gli atti e li fa eseguire secondo le linee impartite dagli organi direttivi.
Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può nominare un Segretario Organizzativo determinandone natura e compiti. |
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Revisore dei Conti |
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L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, un Revisore dei Conti che dura in carica per tre anni. Il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Revisore resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto. Ove la legge lo richieda, l'Assemblea nominerà un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Si applica al Collegio dei Revisori dei Conti la disciplina stabilita per il Revisore dei Conti. |
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Clausola arbitrale |
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Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo. La sede dell'arbitrato sarà quella di Torino. |
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Scioglimento |
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In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che nominerà anche la persona del liquidatore; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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Rinvio |
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Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia. |
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